Il Seicento ha un volto da Strega!

4 marzo 1617:
In Milano viene arsa sul rogo Caterina de’ Medici, una povera donna di servizio quasi per beffa omonima della Regina di Francia, che era stata accusata di stregoneria da Ludovico Melzi – il futuro vicario di provvisione de ‘I Promessi Sposi’ – per aver ‘maleficiato’ cioè stregato, suo padre, il Senatore Luigi – Conte palatino, vicario generale, consultore dell’Inquisizione, magistrato ordinario – che invece morirà per colica nel 1629, cioè dodici anni dopo.
E’ una storia molto ‘intrigata’ per i tanti quiz e rebus esistenti e che Ermanno Paccagnini – e Giuseppe Farinelli, che avevano già curato la pubblicazione degli Atti del processo a suor Virginia Maria de Lejva, monaca di Monza (Garzanti, 1985) e de Il processo degli untori (Garzanti, 1988) – hanno risolto al meglio, certificando ogni affermazione con gli unici mezzi consentiti a uno storico: i documenti, in gran parte inediti; e, con l’inquadramento storico del reato, così da ambientarlo negli usi di quel particolare ambiente giudiziario che era delegato alla repressione della stregoneria nei secoli dell’Ancien Régime.

Cosa davvero necessaria perché altrimenti – specie oggi che l’essere cartomante, astrologa, divinatrice, in una parola, strega, è una professione legalmente ammessa e abbondantemente pubblicizzata (a pagamento) sui quotidiani – non si riesce a capire la complessa procedura laico – inquisitoriale che delle concezioni teologiche e scientifiche di allora costituivano l’elemento visibile. E i precedenti, in tal senso, nel libro di certo non mancano, e servono quasi a preparare il palato al boccone finale.

Quello che c’è da dire è che tutta questa ‘carneficina’ muove sempre da precise disposizioni legislative emanate dai pontefici, a partire da Alessandro III, che avevano provveduto mettendo in piedi quella nuova procedura giudiziaria che sarà chiamata ‘inquisitoria’, grande novità dal punto di vista tecnico del diritto penale dell’Europa, servendosi della quale sarà possibile arrestare, processare, inquisire e condannare una persona senza che questa possa legalmente obiettare nulla, in quanto già da allora il giudice poteva agire in base al semplice sospetto. Con la legislazione sul sospetto un nuovo strumento ‘invincibile’ entra nel novero dei mezzi giuridici a disposizione di quella fitta schiara di ‘sceriffi della fede’, che saranno gli inquisitori domenicani e francescani; cui si aggiungeranno nel Cinquecento i gesuiti (fra i quali per il suo antifemminismo spicca Del Rio a cui l’ambiguo Manzoni ne I Promessi Sposi attribuirà la ‘responsabilità’ di una legislazione tanto crudele scrivendo: ‘Quel Del Rio le cui Disquisizioni Magiche (il rispetto di tutto ciò che gli uomini avevano, fino ai suoi tempi, segnato in quella materia), divenuto il testo più autorevole, e più irrefragabile, furono per più di un secolo norma e impulso potente di legali orribili non interrotte carneficine.’

Mentre il Del Rio, come il Simancas, il De Castro, il Masini, eccetera, non sono che dei semplici glossatori che non danno altro che mettere in pratica le bolle pontificie in materia; e cioè l’Accusatus di Alessandro III, l’Ad abolendam di Lucio III e infine l’Excommunicamus di Innocenzo III: il ‘nocciolo duro’ con cui la presunzione di colpevolezza e cioè il sospetto, è stata introdotta nell’ordinamento giuridico europeo. Norme che avranno una loro continuazione, specie nel Cinquecento per quanto si riferisce alla persecuzione delle streghe, con la bolla Cum acceperimus di Papa Alessandro IV: ‘Avendo saputo che nella provincia di Lombardia numerose persone di ambo i sessi si occupano di diversi sortilegi e di diaboliche pratiche superstiziose, che con le loro malie e le vane osservanze causano molti nefandi delitti, che distruggono uomini, bestie e campi… A cagione di ciò – a te come i tuoi successori in Lombardia – affidiamo e ordiniamo che anche soli abbiate a inquisire con diligenza tali persone di entrambi i sessi e le puniate e reprimiate con azioni giudiziarie. E perché possiate meglio eseguire tale compito, vi concediamo piena e assoluta facoltà in questo genere contro siffatte persone. ’
Tutte queste decretali contro l’emergenza streghe’ riceveranno la loro conferma con la bolla Licet ad initio, di Paolo III, con cui – nello stesso anno in cui si apre il Concilio di Trento – fonderà la nuova Inquisizione romana, riconfermando tutta la vecchia legislazione e affidando al ‘centralismo’ oligarchico di alcuni Cardinali, nominati inquisitori generali per tutto il mondo. Seguirà la precisa disposizione del Concilio di Trento, in cui si autorizzeranno i vescovi ad eliminare i libri di Astrologia e coloro che si dedicano alla diffusione dell’arte magica. E bisogna dire che la collaborazione – almeno a Milano – sarà oltremodo intensa e attiva.

Il Cardinale Carlo Borromeo, a esempio, nel prendere effettivo possesso della diocesi di Milano, pone in essere una politica talmente rigorosa contro maghi e streghe da non restare senza conseguenze. I rapporti con la popolazione raggiungono momenti di grave scontento; e da Milano partono verso Roma suppliche che chiedono una maggiore temperanza. Ma in congregazione sono più che soddisfatti di tale attivismo che risponde alla regola repressiva che i maghi debbono essere sterminati dai vescovi, preparando l’elenco delle persone sospettate da esibire durante le visite pastorali. Così basterà per essere arrestati e inquisiti un semplice sospetto, come ci testimonia Paccagnini, portandoci le prove documentarie dei molti processi fatti celebrare da San Carlo. Quando poi gli succederà, come titolare della diocesi, il cugino Federico le cose non cambieranno in nulla. Anche lui è convinto della necessità di eliminare la ‘fascinazione e l’incantesimo’ e, di conseguenza, della necessità di perseguire l’eresia. E qui basterà portare come testimonianza quanto proprio il Cardinale scriveva in proposito: ‘Non appena aveva cominciato a infierire la peste, si diffuse tra il volgo una certa convinzione che coloro i quali esercitavano l’impegnativa arte di ungere, mescolassero agli unguenti anche accordi pattuiti col demonio e che gli stessi unguenti risultassero composti di veleni, oltre al veleno vero e proprio della peste. Dicevano che dagli stessi erano ricercati e raccolti rospi e serpenti: tali bestie venivano fatte cuocere e mescolate con il marcio che usciva dalle ulcere dei corpi affetti da peste… E ce ne furono di quelli che al giudice dicevano che erano impediti in una forma occulta di confessare il vero: che la gola era loro serrata e ostruita e che era stata data loro dal medesimo demonio una pozione che, con un arcano potere, proibiva anche di confidare qualsiasi cosa. ’ Da qui, la conseguenza di ‘un’ostinazione ribelle alla tortura. ’

E che così stessero le cose, conclude Federico Borromeo, ‘è molto probabile e anche il mio animo è disposto a crederlo. ’ (La peste a Milano, a cura di Armando Torno, Rusconi 1987). Ma che tale convinzione fosse condivisa in pieno si può vedere dal fatto che durante l’episcopato di Federico Borromeo (1595 – 1631) furono celebrati ben nove processi per stregoneria con conseguente rogo (tra cui anche quello contro Caterina). E lo si può anche documentare con il progetto – appoggiato dal Cardinale – di costruire un carcere apposito per racchiudervi ‘la moltitudine di streghe e di stregoni’ per sostenere ‘l’estirpazione di così sorta di personaggi’. (Come si vede il carcere come mezzo terapeutico non è un’idea di oggi).

Ma in quest’epoca di repressione l’autorità religiosa è affiancata da quella civile, che rivendica anch’essa un proprio ruolo. E se il potere religioso prometteva ‘ai collaboratori della giustizia’ solo benedizioni e indulgenze, quello civile poteva dir con molta chiarezza come del resto avviene anche oggi, che a chi fa le denunce di questo genere (cioè contro le streghe) vien dato un premio sia in denaro sia in liberazione di persone che si trovino al bando. Ma non si limita a questo l’attività delle autorità civili. Perché in data 29 giugno 1611 il governatore di Milano Juan de Velasco invita un dispaccio all’Ambasciatore di Sua Maestà presso il Papa dove per ottenere il permesso di gestire in prima persona i processi per stregoneria descrive la situazione in modo tragico (e anche questo non è nuovo!).

Ora – a parte che a leggere documenti di questo genere viene sempre da rimpiangere la mancanza di un saggio che ci ragguagli sulla collaborazione del braccio, secolare nella persecuzione dell’eresia religiosa durante i secoli dell’Ancien Régime e dopo – c’è da dire che le due autorità sono come in contrasto non perché ci siano dubbi sull’opportunità di punizioni molto ‘calde’ – in questo senso tutta la documentazione del saggio Paccagnini è più che convincente -, ma perché l’accertamento del reato di eresia canonicamente dal punto di vista inquisitoriale era molto difficile per ragioni oggettive e soggettive. Per le prime bisogna sempre ricordarsi del sostanziale ‘maschilismo’ della Chiesa cattolica, per cui la donna è fomite di peccato, tentazione eterna, lubrica per temperamento, facile a vendersi al demonio e a farsi padroneggiare da lui e diventarne schiava. Sono concetti di Padri della Chiesa come Gerolamo e Agostino che hanno la conferma del dottore angelico Tommaso d’Aquino e hanno costituito per gran tempo, specie dopo il Concilio di Treno, la vena portante di gran parte della cultura ufficiale romana. Per cui è perfettamente comprensibile come la Chiesa fra le prostitute e le streghe difende e privilegia le prime, alle quali (pur condannandole moralmente) riconosce la piena legittimità di incassare il pattuito per le loro prestazioni sessuali, anche perché in questo modo potevano pagare le decime alla Chiesa; mentre invece per le seconde non ammetterà nessuna eccezione né deroga. Con la stregoneria si entra in quel mondo misterioso del diabolico, dove tutto è condannato e respinto. Chi consapevolmente si dedica all’arte magica diventa un nemico da eliminare. Ecco perché l’attribuzione della qualifica di strega era molto ‘intrigata’, come ammetterà Eliseo Masini, autore del Sacro arsenale ovvero pratica dell’ufficio della Santa Inquisizione, il più comune testo di prassi inquisitoriale nel Seicento italiano.

Infatti – cosa che può sembrare addirittura un controsenso per il diritto inquisitorio – per procedere contro le streghe ‘non deve l’inquisitore venire né a carcerazione né a inquisizione, né a tortura, se prima non è manifesto e provato giudizialmente il corpo del delitto, cioè il maleficio. ’ Ma per accertare che si tratti di una prova autentica ‘non basta provare che il preteso maleficiato sia stato o sia di presente infermo, o pure anco sia morto’, perché ‘l’infermità e (la) morte regolarmente non provengono dal solo maleficio, ma possono da molte altre cagioni naturali originarsi. ’

Per ciò ‘bisogna esaminare i medici che hanno curato l’inferno e diligentemente interrogarli in giudizio della qualità del male e di tutti gli accidenti e circostanze d’esso, e domandarsi se per arte della medicina possano conoscere che l’infermità sia naturale e possa essere’, mettendo il tutto a verbale. Ma oltre ai medici bisognerà sentire i domestici e i familiari chiedendo loro tutto ciò che hanno visto. Inoltre, l’inquisitore prima di procedere dovrà svolgere delle accurate indagini preliminari valutando tutti gli indizi che si hanno contro la ‘pretesa strega’ e non muoversi a carcerarla per la sola denuncia del ‘preteso maleficiato’. ‘Onde ragionevolmente possa l’animo di lui piegarsi a credere che la donna accusata abbia voluto commettere cosi fatto delitto. ’

Ma si raccomanda soprattutto i giudici – dice il Masini – dal procedere contro una donna per la cattiva fama ‘perché sebbene l’inficio della malfama peraltro è di gran momento, in questa materia, per l’odio che si ha contro le streghe, facilmente si leva cotal fama contro qualche donna, massimamente quando è vecchia e brutta. ’
E neppure credano i giudici se una confessa ‘d’aver fatto sortilegi ad amorem oppure a qualsivoglia altro effetto. ’ Perché non ne deriva che sia ‘necessariamente strega formale’, essendo tale solo colei che ha fatto ‘patto col demonio apostatando dalla fede’, e con i suoi sortilegi e malefici avrà danneggiato una o più persone. Nell’atto della carcerazione, inoltre, i giudici, assistiti da un cancelliere (notaro) dovrà diligentemente perquisire le stanze della donna ‘senza la presenza dei familiari del denunciante. ’
E si annotino inoltre ‘tutte le cose ritrovate tanto a favore come contro’; e se si trovassero olii, polvere, grasso e simili si facciano consigliare dai tecnici ‘per conoscere’ se possano servire ad altro fine che di maleficio. Non creda poi il giudice alle cose trovate dai familiari del meficiato nei materassi o nei capezzali. E neppure si facciano muovere dal fatto che nei mobili, ‘si trovi qualche ago perché dove sono donne non è meraviglia che si possano molti aghi racchiudere in simili masserizie. ’

Ho tracciato un rapido quadro delle operazioni preliminari necessarie per impiantare un processo di stregoneria per dimostrare come – nonostante l’apparente rigore richiesto dalla prassi inquisitoriale – sia stato relativamente facile osservare tali diposizioni perché già dalla prima denuncia presso il capitano di giustizia Ludovico Melzi aveva potuto affermare che Caterina de’ Medici aveva riconosciuto e ammesso d’essere strega ‘professa’. Come riconfermerà nel suo interrogatorio: ‘una notte tra le cinque e le sei ore, che pur dormivo, venne dentro un demonio in camera, e tirandomi la coperta da dosso, se mi accostò nel letto dalla banda dritta senza parlare, et era in persona di detto signor senatore che pareva la sua faccia et vestito come lui... era in camisa et se mi accostò appresso et era caldo perché io ho sempre dormito nuda, et mi pose la mano diritta attraverso lo stomaco et sentii tanto gusto, mentre mi toccava le tette che da stessa mi corruppi, et stette ivi appresso di me tanto come sarebbe a dire un miserere et non mi fece altra cosa, che mettermi la mano al petto senza mai parlare, ma quando si levò dal letto per andar via sentii che aveva il fiato grandemente grave et mentre andava fuori dalla camera guardai, et viddi che non mi pareva più il signor senatore… et esso demonio andò giù per le scale facendo un gran rumore, pareva il trenta para de diavoli…’.
Ora, questa è la rivelazione portante di tutto il processo ed è conveniente per tutti i protagonisti. In primis, per il senatore Luigi.

L’arzillo vecchietto che – come ha osservato Leonardo Sciascia nella sua ricostruzione dell’episodio (La strega e il capitano, Milano, 1986) – lascia che il figlio presenti la denuncia per lui, così da far passare le sue ludiche e libertine incursioni notturne nella stanza di Caterina, come opera del demonio. Come conviene ai figli maschi, per preservare la ‘roba’, cioè il patrimonio, da eventuali leggerezze del vecchio, e alle figlie suore per salvare la reputazione ‘perbenista’ della famiglia. Ma conviene anche ai medici, tra i quali c’era l’illustrissimo Ludovico Settala, il protofisico che con un suo deplorabile consulto cooperò a far torturare, tanagliare e bruciare, come strega una povera e infelice creatura, come dice il Manzoni ne I Promessi Sposi. Anche perché il poter attribuire mal di stomaco, di cui non si riesce ad identificare la natura patologica, a una stregoneria fatta da mortem era una bella scappatoia per la reputazione scientifica della classe medica!

‘Io più volte ho sentito dal signor senatore che pativa dolori di stomaco stravaganti che all’improvviso sopraggiungevano, et all’improvviso si partivano… Per la qual cosa domandò aiuto a me e al signor medico Clerici, poiché s’andava ogni giorno smagrendo e consumandosi… Ma sebbene attendessimo alle cure come a male naturale… ci pareva esserci dentro cosa che ben bene non si poteva ridurre ai suoi principi naturali, sendo ancora che lui non aveva mai avuto febbre, ma da pochissimi giorni in qua mi fu detto che si era scoperto questa mattina haver origine da causa sovrannaturale, sendosi scoperto in casa sua una sospetta strega. ’

Ma anche da parte di Caterina de’ Medici – sola, violentata a comodo dei padroni, sfruttata da uomini senza scrupoli – l’ammissione di essere strega, cioè una diversa, che non appartiene all’ordine delle persone normali, è un modo ‘caparbio’, come dice Fannelli, di voler essere se stessa, di non pentirsi e di non rinnegare quanto dice di aver fatto per realizzarsi, sia pure con l’aiuto o con la collaborazione del diavolo, cioè del rappresentante del male. E’ un modo polemico di affermare la propria soggettività esistenziale, contro le proprie prepotenze e sopraffazioni che hanno caratterizzato tutta la sua vita di donna sola. Per questo tutti i testimoni che compaiono e ripetono monotamente l’accusa di stregoneria verso questa povera infelice, in fondo ci fanno pietà più della stessa vittima.

Resta da parlare di come la storiografia ha raccolto e ci ha tramandato questo fatto, avvisandolo. Alcuni storici – come il Cusani, il Cantù, il Nicolini – parlano di Caterina de’ Medici come di una ‘innocente giovinetta’ della ‘bellezza affascinante’ mentre si trattava, a leggere il processo, di una donna ‘dall’aspetto di circa quarant’anni’, anche molto brutta e sporca a sentire la descrizione che ne faceva l’arzillo conte Luigi; altri come il Calvi hanno parlato del suo ‘rogo’ come di una di quelle strane tragedie (sic!), qualche altro – come il Forcella – dice che Caterina fu giustiziata ‘per aver dato la morte’ al conte Luigi. Altri, infine – come il Bendiscioli, il Gargantini, il Fumi, il Fedi, il Gaiffi, e Pampaloni – riportino tali e quali i giudizi di Pietro Verri – l’unico che prima di Sciascia, Farinelli e Paccagnini abbia esaminato il manoscritto con riassunto del processo conservato oggi nell’archivio della famiglia Melzi d’Eril di Milano.

Che aveva giudicato tanto l’affare ‘un assassinio’; e il giudizio sfuggente del Manzoni che nel cap. XXI de I Promessi Sposi allude a Caterina de’ Medici chiamandola ‘una povera infelice sventurata bruciata come strega perché il suo padrone pativa dolori allo stomaco. ’

Ma la conclusione condivisibile è quella di Paccagnini e Farinelli -, che ha scritto il testo di questo saggio in modo leggibile per tutti, riservando alle esaurienti note filologiche, linguistiche e storiche tutta la documentazione scientifica – che forse tutto questo modo fumoso di spiegare tale assassinio è un riflesso della cattiva coscienza con cui nell’Ottocento si guardava da parte della cultura laico-cattolica alla tortura e al rogo dati per reprimere la stregoneria. Una fatto troppo ‘anticristiano’ per poter essere narrato a cuore tranquillo e con l’oggettività asettica dello storico.

Italo Mereu, Il Sole 24 Ore, Domenica 27 Ottobre 1989